Condizioni generali per l'ingresso degli stranieri in Italia
L'ingresso nello Spazio Schengen e nel territorio italiano di stranieri provenienti dalle frontiere esterne è consentito solo agli stranieri che:
- presentarsi a un valico di frontiera;
- essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, valido per l'attraversamento delle frontiere;
- disporre di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostrare di avere mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno e alle spese di rientro nel Paese di origine (o per il transito verso uno Stato terzo);
- essere in possesso di un visto d'ingresso o di transito valido, ove richiesto;
- non sono segnalati come soggetti a una segnalazione per il rifiuto di ingresso nella Sistema d'informazione Schengen (SIS);
- non siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, dalle disposizioni nazionali o da quelle di altri Stati Schengen.
Lo straniero che vive già in uno Stato Schengen ed è in possesso di un permesso di soggiorno è esente dall'obbligo di visto per soggiorni non superiori a 90 giorni in un periodo di 180 giorni.a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, autonomo o di studio/tirocinio.
Lo straniero che non soddisfa anche uno solo di questi requisiti può essere soggetto al rifiuto d'ingresso, che può essere applicato dalle autorità di frontiera competenti anche in presenza di un regolare visto d'ingresso.
https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/ingressosoggiornoinitalia/condizioni_ingresso/
Passaporti e documenti di viaggio equivalenti
Per l'ingresso, il soggiorno o il transito nello Spazio Schengen, i cittadini stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto da tutti gli Stati Schengen.
Per l'ingresso, il soggiorno o il transito in Italia, i cittadini stranieri devono essere in possesso del passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto dal governo italiano.
Allegato n. 10 del Manuale pratico stabilito dalla Decisione della Commissione europea n. 395 del 28 gennaio 2020. ("Inventario dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e che possono essere muniti di visto") - disponibile sul sito del Consiglio europeo - contiene l'elenco dei documenti di viaggio stranieri riconosciuti dall'Italia e dagli altri Stati membri.
I documenti di viaggio sono considerati validi se "oltre a soddisfare i termini e le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, attestano debitamente l'identità e la nazionalità o la cittadinanza del titolare".
Avere un documento di viaggio valido è essenziale per la presentazione della domanda di visto.
In particolare, si noti che:
- nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
- il periodo di validità residua del documento di viaggio deve essere di almeno tre mesi dopo la data prevista di partenza dal territorio degli Stati Schengen;
- il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nei dieci anni precedenti;
- il documento di viaggio deve avere almeno due pagine libere.
Allo straniero in possesso di un documento di viaggio non riconosciuto dall'Italia può essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un "lasciapassare", valido solo per l'Italia, che non consente il transito nel territorio degli altri Stati Schengen.
I seguenti documenti di viaggio sono considerati validi ai fini del rilascio dei visti d'ingresso e dell'attraversamento delle frontiere:
- Passaporto. Documento riconosciuto a livello internazionale che autorizza il titolare a viaggiare da un Paese all'altro. Può essere:
- diplomatico, servizio (ufficiali, speciali o per gli affari pubblici) o ordinario;
- individuale (con l'eventuale registrazione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (per gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggiano insieme e per gli stessi scopi - solitamente turistici - e che entrano, soggiornano ed escono insieme dallo spazio Schengen: ogni membro deve essere in possesso di un documento d'identità individuale, corredato di fotografia).
Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono i seguenti:
- documento di viaggio per gli apolidi rilasciato in conformità alla Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Gli apolidi sono soggetti all'obbligo di visto per l'Italia, a meno che non siano in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
- documento di viaggio per rifugiati rilasciato in conformità alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951. I rifugiati sono soggetti all'obbligo di visto per l'Italia, a meno che non siano in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959;
- documento di viaggio per stranieririlasciato a coloro che non possono ottenere un documento di viaggio valido dalle autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime dei visti in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino;
- libro del marinaioÈ un documento professionale rilasciato ai marittimi per lo svolgimento della loro attività. È riconosciuto come documento valido per l'ingresso nell'Area Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo e non per altri motivi. L'Italia riconosce i libretti di navigazione rilasciati dagli Stati membri dell'UE, dai Paesi dello Spazio Economico Europeo, dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n. 108 (Ginevra, 13 maggio 1958) e da quelli con cui ha stipulato specifici accordi bilaterali;
- documento di navigazione aerearilasciato ai piloti e all'equipaggio di cabina delle compagnie aeree civili per lo svolgimento delle loro attività, in conformità alla Convenzione sull'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944: Licenza di pilota, Certificato di membro dell'equipaggio. Si tratta di documenti di viaggio riconosciuti dai Paesi firmatari come non soggetti all'obbligo di visto - a titolo di reciprocità - a condizione che l'ingresso sia motivato da ragioni legate all'attività professionale;
- Nazioni Unite laissez-passerrilasciato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite al personale dell'ONU e al personale delle sue Agenzie e organizzazioni specializzate ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York il 21 novembre 1947. I titolari di questo documento sono esenti dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata (per soggiorni non superiori a 90 giorni);
- documento emesso dal Quartier Generale della NATO al personale - militare, civile e a loro carico (coniuge e figli) - distaccato in uno Stato dell'Alleanza Atlantica, in conformità alla Convenzione tra gli Stati firmatari del Trattato Nord Atlantico firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall'Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile che li accompagna o le persone a carico) sono esenti dall'obbligo di visto;
- carta d'identità per i cittadini degli Stati membri dell'UEè valido anche per l'espatrio per motivi di lavoro. È esente dall'obbligo di visto;
- carta d'identità (e altri documenti) per i cittadini degli Stati che aderiscono all'accordo europeo sull'abolizione dei passaporti (Parigi, 13 dicembre 1957), valido per recarsi nel territorio di uno degli Stati firmatari a scopo turistico, per viaggi non superiori a 3 mesi. È esente dall'obbligo di visto;
- elenco dei partecipanti ai viaggi scolastici all'interno dell'Unione Europearilasciato agli studenti stranieri residenti negli Stati membri dell'Unione Europea, in conformità con la decisione del Consiglio del 30 novembre 1994 relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea. I titolari sono esenti dall'obbligo di visto;
- lasciapassarerilasciato in sostituzione del passaporto agli stranieri che non hanno un documento di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen o solo per l'Italia. Segue il regime dei visti in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino;
- lasciapassare di frontiera - o carta di frontiera concessa ai cittadini che vivono nelle zone di confine, per attraversare il confine stesso e recarsi nelle zone corrispondenti degli Stati confinanti, senza bisogno di un visto.
Mezzi finanziari richiesti per l'ingresso in Italia
I cittadini stranieri che intendono entrare in Italia devono disporre di mezzi di sostentamento adeguati che possano garantire il sostentamento durante il soggiorno e il rientro nel Paese di origine o di residenza. La disponibilità di tali mezzi finanziari è uno dei requisiti per l'ingresso nello Spazio Schengen, come previsto dal Codice dei visti.
In attuazione dell'art. 4, comma 3, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), il Ministero dell'Interno ha emanato il 1° marzo 2000 la Direttiva sulla definizione dei mezzi di sostegno per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.
Ai sensi di questa direttiva, i cittadini stranieri possono dimostrare la disponibilità di mezzi di sostentamento producendo denaro contante, garanzie bancarie, fideiussioni e polizze assicurative, titoli di credito equivalenti o cambiali a garanzia del pagamento, mediante documenti che attestino servizi prepagati o documenti che dimostrino la disponibilità di fonti di reddito in Italia.
A meno che non sia previsto diversamente dalle norme in vigore, i cittadini stranieri sono tenuti a dimostrare la disponibilità di un alloggio adeguato nel territorio nazionale (ad esempio, tramite una prenotazione alberghiera o una dichiarazione di ospitalità).
Oltre a essere un requisito fondamentale per il rilascio del visto d'ingresso, il possesso di mezzi di sostentamento sufficienti può essere accertato durante i controlli di polizia all'attraversamento delle frontiere esterne. Se i cittadini stranieri non sono in grado di dimostrare la disponibilità delle risorse necessarie, incorreranno in un provvedimento di respingimento da parte delle autorità di polizia di frontiera.
Il visto d'ingresso
Il visto, che consiste in una speciale "vignetta" (o "adesivo") apposta sul passaporto o su un altro documento di viaggio valido del richiedente, è una autorizzazione concessa a un cittadino straniero per l'ingresso nel territorio dello Spazio Schengen e della Repubblica Italiana, da valutare alla luce delle esigenze legate al buon funzionamento delle relazioni internazionali e alla tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.
Tutte le informazioni sui visti d'ingresso sono disponibili sul sito portale "Visto per l'Italia".
Il visto rilasciato dalle Rappresentanze italiane all'estero consente l'accesso - per il transito o per un soggiorno breve (fino a 90 giorni) - sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen, ed è noto come "Visto Schengen Uniforme" (USV). Analogamente, anche l'USV rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione consente l'accesso al territorio italiano.
Un visto d'ingresso per un soggiorno lungo (più di 90 giorni) è noto come "visto nazionale" (NV) e consente l'accesso per un lungo soggiorno nel territorio dello Stato che lo ha rilasciato. Finché è valido, consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.