Per chiarire i consigli ufficiali di seguito riportati, se si entra in Italia e si ottiene un timbro d'ingresso sul passaporto non è necessario dichiarare la propria presenza, il timbro d'ingresso è classificato come una dichiarazione.
Se non avete un timbro d'ingresso, ad esempio se viaggiate in auto, dovete dichiarare la vostra presenza alla Questura, in alcune zone anche il Comune vi permetterà di farlo. Questo è il modulo ufficiale necessario per dichiarare la presenza. https://survivingitaly.com/wp-content/uploads/2023/08/modulo_dichiarazione_presenz_cittadini_ue.pdf
I cittadini stranieri che desiderano entrare in Italia devono:
- entrare attraverso un valico di frontiera ufficiale;
- detenere un titolo di studio valido passaporto o documento di viaggio equivalente autorizzandoli ad attraversare il confine;
- essere in possesso di un visto d'ingresso o di transito, se richiesto;
- produrre documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;
- non essere inserito nel Sistema d'Informazione Schengen come persona non ammissibile;
- non essere sottoposto a provvedimenti di espulsione o essere oggetto di segnalazioni ai fini della non ammissione - anche sulla base di accordi o convenzioni internazionali attualmente in vigore in Italia - in quanto considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e le relazioni internazionali;
- non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale dell'Italia o di uno dei Paesi firmatari dell'accordo per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- avere mezzi di sussistenza sufficienti per coprire il soggiorno previsto e il ritorno nel proprio Paese (è sufficiente esibire il biglietto di ritorno). Questo non è richiesto in caso di permesso di lavoro;
non essere stato condannato per uno dei reati di cui all'art. 380, commi 1 e 2, del Codice di Procedura Penale, ovvero reati in materia di stupefacenti, reati sessuali, organizzazione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in entrata o in uscita dall'Italia, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di ragazzi minorenni da coinvolgere in attività illecite; - non essere stato condannato, con sentenza definitiva, per un reato connesso al diritto d'autore o per uno dei reati di cui agli articoli 473 e 473 del codice penale;
- non essere più soggetto a un precedente provvedimento di espulsione aver ottenuto un permesso speciale del Ministro dell'Interno per rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso o aver ottenuto la revoca del divieto di ingresso da parte delle autorità competenti (Prefetture).
Gli stranieri che vogliono entrare in Italia sono soggetti a controlli da parte delle autorità di frontiera, doganali, valutarie e sanitarie.
Se non sono soddisfatti tutti i requisiti di cui sopra, l'ingresso può essere rifiutato alla frontiera, anche se si è in possesso di un visto d'ingresso o di transito valido.
Se lo straniero è presente in Italia, non può più rimanere, a meno che da una valutazione del singolo caso non risulti che questa persona ha diritto ad acquisire un diritto di soggiorno. Ad esempio, un permesso di soggiorno come familiare stretto di una persona legalmente residente in Italia non può essere automaticamente rifiutato sulla base delle condanne sopra citate. Infatti, ogni decisione che coinvolge un membro della famiglia ha un impatto anche sugli altri, soprattutto in presenza di figli minorenni. Pertanto, prima di negare il permesso di soggiorno, è necessario verificare attentamente la situazione personale dello straniero e dei suoi familiari.
Gli stranieri che soggiornano in Italia per visite, affari, turismo o studio per periodi non superiori a 3 mesi sono non è necessario richiedere il permesso di soggiorno. Invece, essi devono segnalare la loro presenza nel Paese, seguendo una delle procedure indicate di seguito:
- Gli stranieri che arrivano da un Paese non Schengen devono segnalare la loro presenza alle autorità di frontiera e ottenere un timbro Schengen sul documento di viaggio il giorno dell'arrivo. Questo timbro è considerato l'equivalente della dichiarazione di presenza;
- Gli stranieri che arrivano da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen devono segnalare la loro presenza al locale Questura (stazione centrale di polizia della provincia) compilando l'apposito modulo (dichiarazione di presenza), entro 8 giorni dall'arrivo; per chi soggiorna in hotel o in altre strutture di accoglienza, la dichiarazione di presenza è costituita dal modulo di registrazione presentato alla direzione dell'hotel al momento del check-in e firmato dall'ospite straniero all'arrivo. L'hotel fornirà una copia di questo modulo all'ospite straniero che potrà mostrarlo agli agenti di polizia, se richiesto.
A partire dall'8 agosto 2009 un nuovo disegno di legge (legge n. 94 del 15 luglio 2009) rende reato di ingresso o soggiorno illegale in Italia. Pertanto, i cittadini stranieri sorpresi a entrare o soggiornare in Italia senza autorizzazione commettono il reato di immigrazione clandestina, che è punibile con una multa da 5.000 a 10.000 euro. Essi sono portato davanti a il Giudice di pace (Giudice di Pace) e rimpatriati. Quindi, il QuestoreDopo aver espulso o respinto lo straniero, informa il giudice di pace che emette una sentenza di non luogo a procedere.
https://www.poliziadistato.it/articolo/entering-italy