Carta di soggiorno per i familiari stranieri di un cittadino dell'UE
La domanda può essere presentata direttamente al commissario di polizia del luogo in cui si vive. Può anche essere inviata per posta utilizzando l'apposito modulo. In alternativa, gli uffici comunali designati e altri uffici autorizzati sono a disposizione per aiutare i richiedenti a compilare i moduli di domanda, che devono poi essere inviati tramite le Poste.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia del passaporto o di altro documento equivalente valido e in corso di validità, con visto, se richiesto;
- certificato rilasciato dall'autorità competente del Paese d'origine o di provenienza che attesti il legame familiare e, se richiesto, che il richiedente è a carico e fa parte del nucleo familiare del cittadino dell'UE o che gravi motivi di salute richiedono l'assistenza personale del familiare da parte del cittadino dell'UE titolare di un diritto di soggiorno autonomo;
- Ricevuta di richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente da parte del cittadino UE;
- quattro fotografie formato tessera;
- se la domanda è presentata dal partner di un cittadino dell'UE con una relazione stabile, è necessario allegare una prova ufficiale dell'esistenza della relazione stabile con il cittadino dell'UE.
La carta di soggiorno ha una validità di 5 anni a partire dalla data di rilascio e rimane valida anche se il titolare si allontana temporaneamente dal Paese per non più di 6 mesi all'anno, o fino a 12 mesi in circostanze attenuanti (ad esempio, gravidanza, maternità, malattia grave, studio, ecc.)
Diritto di residenza permanente
Qualsiasi cittadino dell'Unione Europea che abbia risieduto legalmente in Italia per un periodo continuativo di 5 anni acquisisce il diritto al soggiorno permanente. Su richiesta, il Comune di residenza può rilasciare al richiedente una dichiarazione certificata che attesti il possesso dei requisiti.
I familiari stranieri di un cittadino dell'UE acquisiscono il diritto di soggiorno permanente se hanno vissuto legalmente in Italia con il cittadino dell'UE per un periodo continuativo di 5 anni. In questo caso, possono richiedere la carta di soggiorno permanente presso la Questura del luogo di residenza, presentando:
- passaporto
- certificato di residenza
- la carta di soggiorno scaduta.
Attualmente la domanda non può essere presentata online. Il diritto alla residenza permanente si perde se il titolare si assenta dall'Italia per più di 2 anni consecutivi.
I cittadini dell'UE e i loro familiari, che svolgono un'attività lavorativa autonoma o subordinata, non sono tenuti ad attendere 5 anni per acquisire lo status di residente permanente in alcuni casi, come ad esempio:
- pensionamento
- incapacità lavorativa permanente
- lavorare in un altro Stato membro dell'UE.
La domanda di carta di soggiorno permanente può essere presentata direttamente al commissario di polizia del luogo di residenza.
In alternativa:
- potete compilare direttamente l'apposito modulo e inviarlo per posta
- Gli uffici comunali designati e altri uffici autorizzati sono a disposizione per aiutare i richiedenti a compilare i moduli di domanda, che devono poi essere inviati tramite le Poste.
Espulsione di cittadini dell'UE o dei loro familiari
I cittadini dell'UE e i loro familiari possono essere espulsi per motivi di sicurezza nazionale; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I provvedimenti di espulsione sono emessi dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto competente, nel rispetto del principio di proporzionalità, quando il soggetto rappresenta una minaccia effettiva, specifica e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Il provvedimento di espulsione viene notificato all'interessato e indica le modalità di ricorso e il termine entro il quale deve lasciare volontariamente il Paese, che non può essere inferiore a un mese dalla data di notifica ma che, in casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a 10 giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso nel Paese. In alcuni casi, quando l'espulsione è urgente perché l'ulteriore permanenza nel Paese è incompatibile con una convivenza sicura e civile, viene emesso un ordine di accompagnamento coatto del deportato alla frontiera.
Il provvedimento può essere emesso anche dal Prefetto, eventualmente su proposta del Sindaco del Comune di residenza, per il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto al soggiorno, con atto debitamente motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento viene emesso tenendo conto della durata della permanenza dell'interessato nel Paese, della sua età, del suo stato di salute, del suo livello di integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Contiene informazioni sulle modalità di ricorso e sul termine per lasciare il Paese, che non deve essere inferiore a un mese. A differenza dell'espulsione per motivi di sicurezza, questo tipo di espulsione non può prevedere il divieto di rientro nel Paese. Insieme al provvedimento viene consegnato un documento che attesta l'obbligo di ottemperare all'ordine di espulsione e che deve essere presentato presso un Consolato italiano dopo l'effettivo rientro nel Paese di origine. In caso di inottemperanza all'ordine, il Prefetto può emettere un provvedimento di espulsione coatta per motivi di ordine pubblico, immediatamente eseguito dal Questore.
Il ricorso contro il provvedimento di espulsione, se emesso per motivi di sicurezza nazionale o altri motivi di ordine pubblico, deve essere presentato all'autorità giudiziaria amministrativa. Se il provvedimento è emesso per motivi di sicurezza pubblica, motivi imperativi di sicurezza pubblica o per il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto al soggiorno, il ricorso deve essere presentato all'autorità giudiziaria ordinaria.
I provvedimenti di espulsione emessi per motivi di sicurezza e ordine pubblico (articolo 20 del decreto legislativo n. 30/2007) o per il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto al soggiorno (articolo 21 del medesimo decreto legislativo) sono trasmessi al Comune di residenza del cittadino interessato dal provvedimento, che provvede alla cancellazione dall'anagrafe con effetto immediato (articolo 18, comma 2, del decreto legislativo citato) secondo le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
In questi casi, il Comune procede come segue:
- comunica all'interessato l'avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990;
- emette il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente;
- notifica l'ordine di cancellazione all'interessato;
- notifica alla Prefettura/Questura la cancellazione dal registro.
https://sdg.interno.gov.it/en/d4-residence-another-member-state