Stranieri in attesa il rinnovo del permesso di soggiorno possono uscire e rientrare in Italia se reggono:
- la ricevuta rilasciata da Poste Italiane (Poste Italiane S.p.A) che attesta la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- il permesso di soggiorno scaduto;
- il loro passaporto o altro documento di viaggio equivalente .
La stessa procedura agevolata è concessa agli stranieri che hanno presentato la domanda per il loro prima permessi di soggiorno per occupazione, lavoro autonomo, o ricongiungimento familiare, a condizione che:
- escono e rientrano in Italia attraverso qualsiasi valico di frontiera esterna italiano (Lettera particolare 11 marzo 2009);
- esibire il passaporto o altro documento di viaggio equivalente, insieme al visto d'ingresso che specifichi i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, autonomo o ricongiungimento familiare) e alla ricevuta rilasciata dagli uffici di Poste Italiane S.p.A.;
- non transitano in altri Paesi Schengen, perché non è consentito.
Il lettera circolare (pdf 35 Kb) del 27 giugno 2007 stabilisce che gli stranieri che hanno bambini di età inferiore ai 14 anni può richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo con validità limitata. Questo documento conterrà i dati anagrafici dei bambini che potranno così lasciare temporaneamente l'Italia.
https://www.poliziadistato.it/articolo/10722